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Ordinanza — n. 25343/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing for generic mitigating circumstances as discretionary judicial power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25343/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim regarding the maximum extent of generic mitigating circumstances and the specific sentencing calculation. The appellant argued for a broader recognition of leniency, but the court affirmed that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court upheld the original sentence, citing the defendant's multiple prior convictions and the specific nature of the offenses as valid reasons for not applying the maximum mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The assessment of sentencing and the application of generic mitigating circumstances constitute the discretionary power of the trial judge, making a new evaluation of the sentence's appropriateness inadmissible in cassation.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion Cassation inadmissibility multiple prior convictions Italian Penal Code controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021
Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016
Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAOUADI MEHREZ nato il 20/01/1980 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mehrez Jaouadi ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dagli artt.74 e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. I due motivi di ricorso, contenenti una contestazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla concreta dosimetria della pena, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena - anche in riferimento al quantum della diminuzione di pena derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo comunque a una determinazione della sanzione non distante rispetto al minimo edittale e dando congruamente atto delle ragioni ostative all'applicazione nella misura massima delle predette attenuanti, attesa la sussistenza di plurimi precedenti penali e delle concrete modalità dei fatti (il tutto nel rispetto degli oneri motivazionali su cui Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217;

Sez. 7, Ordinanza n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 sigliere est