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Ordinanza — n. 25342/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25342/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25342/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI SALAH (CUI: 02V9VF8) nato il 10/06/1983 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Salah Fadlaoui ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione delle sanzioni sostitutiva prevista dall'art.20-bis cod.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 56is, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25342/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delk1 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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adeguamento della pena remissione della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva misura sostitutiva della detenzione riduzione della pena differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delk1 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI SALAH (CUI: 02V9VF8) nato il 10/06/1983 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salah Fadlaoui ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa applicazione delle sanzioni sostitutiva prevista dall'art.20-bis cod.pen., va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 56is, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522); mentre, in relazione specifica alla tematica posta dal ricorrente, in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti, nel caso di specie non proposta (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delk1 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am