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Ordinanza — n. 25341/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as intrinsically specific and lacking effective comparison with the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25341/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was intrinsically specific and failed to offer an effective comparison with the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction based on a generic contestation of the evidentiary value without addressing the specific facts found by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically specific, failing to propose an effective comparison with the reasoning of the appealed judgment and resolving only in a generic contestation of the probative value of the evidence.

Parole chiave

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intrinsically specific appeal lack of effective comparison generic contestation of evidence inadmissibility of appeal criminal procedure code imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMZAOUAK AYOUB nato il 18/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ayoub Lamzaouak ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per alcune ipotesi di reati ai sensi dell'art.73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e risolvendosi lo stesso in una generica e aspecifica contestazione della valenza degli elementi probatori posti alla base della sentenza di condanna. Avendo, di contro, la Corte territoriale dato ampiamento atto degli elementi posti alla base del giudizio di penale responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle sostanze oltre che dell'attività espletata dagli operanti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il