Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25340/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited factual revision and repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25340/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Tozzo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a reclassification of the offense to one of minor severity, citing personal use of the substance. The court rejected this as an impermissible revision of facts already evaluated by the lower court, noting that the evidence regarding the type, weight, and concealment of the drugs precluded such a change.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only censures tending to provoke a non-authorized revision of the material evidence already evaluated by the judges of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility prohibited factual revision repetition of appellate arguments drug trafficking reclassification Cassa delle ammende fine reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZO ALESSANDRO nato a CATANZARO il 07/10/1984 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Alessandro Tozzo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che ostassero alla suddette riqualificazione i dati della diversità di sostanze detenute, quello ponderale, le modalità di occultamento e il rinvenimento di strumenti atti alla pesatura e al confezionamento.

Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il punto di doglianza, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Pre