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Ordinanza — n. 25339/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for being too generic and lacks specific facts to justify non-prosecution. The appeal is inadmissible due to lack of specificity and failure to prove mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25339/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the first ground was intrinsically too generic to challenge the lower court's reasoning, while the second ground regarding non-prosecution was unsupported by new facts. Although the appellate court could have raised non-prosecution ex officio, the appellant failed to provide specific factual circumstances justifying its application. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are too generic to contrast with the lower court's reasoning, and the claim of non-prosecution requires specific factual allegations to justify its application.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds non-prosecution procedural costs Cassa delle ammende lack of specificity ex officio duty reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 131-bis cod. pen.
Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIVALLE SERGIO nato a BENEVENTO il 10/02/1991 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sergio Altivalle ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto del tutto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata; che ha, peraltro, analiticamente affrontato la relativa tematica escludendo - con valutazione non palesemente illogica - che le concrete circostanze del fatto fossero idonee a far ritenere perfezionata la fattispecie di lieve entità.

Il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art.131-bis, non richiesto in sede di atto di appello, è manifestamente infondato. Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, resa in fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Peraltro, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160); elemento non ravvisabile nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha allegatp alcuna circostanza di fatto astrattamente idonea a giustificare l'applicazione della causa di non punibilità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere es