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Ordinanza — n. 25338/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal on prescription claim, ruling statute of limitations had not expired per new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25338/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the alleged prescription of the crime was manifestly unfounded. The appellant argued the statute of limitations had expired, but the court applied the 2017 law which suspended the limitation period between first and second instance judgments. Consequently, the limitation period had not yet run out at the time of the second-instance judgment, validating the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The statute of limitations for crimes committed between August 3, 2017, and December 31, 2019, is suspended from the first-instance judgment date until the second-instance judgment, provided the suspension does not exceed one year and six months.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations prescription period second instance judgment suspension of time limit inadmissible appeal criminal procedure code Supreme Court ruling guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Cosimo Gammaro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n.20989 del 12/12/2024
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMMARO COSIMO nato a CORIGLIANO CALABRO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cosimo Gammaro ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. L'unico motivo di ricorso, attinente alla dedotta prescrizione del reato ascritto prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Sul punto, le Sezioni Unite (aderendo peraltro all'orientamento pregresso assolutamente prevalente, Sez. U, n.20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti), anteriormente rispetto alla proposizione del presente ricorso, hanno stabilito che per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, con conseguente sospensione del termine di prescrizione dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo e comunque per un periodo non eccedente un anno e sei mesi.

Attesa l'epoca del fatto (03/03/2019) e la data di pronuncia della sentenza di primo grado (08/02/2021), ne consegue che il termine massimo di prescrizione non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (03/02/2025). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Cons. 'ere estensore L