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Ordinanza — n. 25337/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against agreed sentence for waived grounds and non-absolute nullity issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25337/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals filed by four defendants inadmissible. The appellants argued regarding sentencing calculation and the legal qualification of the associative offense. The court ruled that grievances concerning waived appeal grounds, lack of dismissal evaluation, and sentencing errors not affecting the sanction's legality are inadmissible when raised against an agreed sentence in second instance.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are inadmissible for grounds waived by the defendant, lack of dismissal evaluation under Art. 129 c.p.p., or sentencing errors that do not constitute absolute nullity or render the sanction illegal.

Parole chiave

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agreed sentence appeal waived appeal grounds sentencing calculation error absolute nullity requirement associative offense qualification second instance review procedural inadmissibility commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 74 c.p.p.
Art. 73 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COTENA ANIELLO nato a NAPOLI il 10/08/1984 MINICHINI GAETANO nato a NAPOLI il 07/05/1977 MUZZICO CIRO nato a NAPOLI il 20/01/1987 PARLATO MIRKO nato a NAPOLI il 28/10/1982 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Aniello Cotena, Gaetano Minichini, Ciro Muzzico e Mirko Parlato hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599-bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.74, commi 1 e 2 e 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Tutti hanno articolato un unico motivo di ricorso con deduzioni inerenti alla dosimetria della pena e alla qualificazione giuridica della fattispecie associativa. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), così come in ordine alla qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevando, sul punto, che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 23/11/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammen