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Ordinanza — n. 25336/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for inadmissible factual re-evaluation and unfounded non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25336/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug possession, arguing for a factual re-evaluation of evidence and the application of a non-prosecution clause. The court rejected the request to re-examine facts already assessed by lower courts and found the claim for non-prosecution unfounded due to lack of supporting facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The Court of Cassation dismisses appeals containing only requests to re-evaluate facts already decided by lower courts and rejects non-prosecution claims raised for the first time in appeal conclusions without sufficient factual basis.

Parole chiave

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drug possession conviction inadmissible appeal non-prosecution clause factual re-evaluation procedural costs second instance judgment Cassation review imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 209
Art. 131-bis cod. pen.
Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen..
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, Ugboh
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARACI MAURIZIO nato a VERCELLI il 31/12/1992 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Maurizio Faraci ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.209. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la destinazione a uso personale della sostanza stupefacente - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diversa tipologia di sostanze detenute, alla loro previa suddivisione e al rinvenimento di materiale atto al confezionamento.

Il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art.131-bis, richiesto nelle sole conclusioni del giudizio di appello, è manifestamente infondato. Sul punto, va ricordato che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707, resa in fattispecie in cui la richiesta di applicazione della causa di non punibilità era stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello).

Peraltro, questa Corte ha avuto anche modo di precisare che in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160); elemento non ravvisabile nel caso di specie, in cui il ricorrente non ha allegato alcuna circostanza di fatto astrattamente idonea a giustificare l'applicazione della causa di non punibilità.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2