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Ordinanza — n. 25335/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding criminal liability and sentencing comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25335/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to an intrinsic lack of specificity in the sole ground of objection. The appellant's argument contained only generic references without any specific comparison to the reasoning of the appealed judgment concerning criminal liability and sentencing. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds of objection lack specificity by failing to draw a concrete comparison with the reasoning of the appealed judgment regarding criminal liability and sentencing.

Parole chiave

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lack of specificity intrinsic defect criminal appeal sentencing comparison inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BARTOLOMEO ANTONANTE DAVIDE nato a TARANTO il 11/10/1998 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Davide De Bartolomeo Antonante ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile in quanto, in riferimento all'art.581, comma 1, lett.d), affetto dal vizio di aspecificità intrinseca; contenendo l'unico motivo di impugnazione solo generici riferimenti, privi di qualsiasi raffronto con la motivazione della sentenza impugnata, in punto di penale responsabilità e di dosimetria della pena. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La