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Ordinanza — n. 25333/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify right to counsel before blood test.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25333/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebastiano Pezzarossa inadmissible, upholding the lower court's conviction for driving under the influence. The appellant argued that the trial court failed to notify him of his right to have a defense attorney present during the mandatory blood test at the hospital. The court rejected this claim, ruling that the omission of such notification does not constitute a ground for inadmissibility as it was not raised before the first-instance judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182 c.p.p.; Art. 131bis c.p.; The failure to notify the suspect of the right to have a defense attorney present during a blood test for alcohol concentration does not render the proceedings inadmissible if the defect was not timely raised before the first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility right to defense attorney blood test notification driving under influence nullity of proceedings guida in stato di ebbrezza qualificata reato grave di stupefacenti incidente stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 180 c.p.p.
Art. 182, comma 2 c.p.p.
Art. 131bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi
pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, come non avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZAROSSA SEBASTIANO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 18/09/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; "

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Sebastiano PezzarosSa ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso, attinente alla violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, non si confronta con la puntuale argomentazione espressa dalla Corte territoriale; la quale, in riferimento a giurisprudenza consolidata, ha rilevato che l'omesso avviso determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, come non avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rossi, Rv. 282245, tra le altre).

Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla verificazione di un incidente, dovendosi quindi ritenere la valutazione non incompatibile con il principio espresso da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consi l'