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Ordinanza — n. 25332/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25332/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the legal qualification of the offense regarding drug types, but the Court found no manifest error given the clear reference to substance diversity in the indictment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts in a plea-bargain judgment is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge, which is absent when the indictment clearly specifies the nature of the substances involved.

Parole chiave

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legal qualification error manifest error standard plea bargain appeal inadmissibility without formalities drug offense specification reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, c.p.p.
Art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990
Art. 73, comma 5, T.U. stu p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO DAVIDE nato a VOGHERA il 02/04/1986 avverso la sentenza del 13/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; " •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Davide Marino ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla scorretta qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art.73, comma 5, T.U. stu p..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842); errore evidentemente non ravvisabile nel caso di specie atteso il tenore del capo di imputazione il riferimento alla diversità delle sostanze stupefacenti e al rilevante dato ponderale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de