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Ordinanza — n. 25329/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and repetition of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25329/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Cacace inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's first ground sought an impermissible re-evaluation of evidence regarding drug possession quantity and organization, which had already been thoroughly analyzed by the lower court. The second ground was deemed absorbed by the first, as the defense's claim of partial personal use did not alter the overall criminal context established by the facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990: An appeal is inadmissible if it merely requests a revision of facts already evaluated by the court of first instance or reiterates arguments previously presented, without raising new substantive issues.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition repetition of arguments drug possession quantity procedural costs order confisca di valori patrimoniali traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tite!" di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACACE FRANCESCO nato a GAETA il 29/03/1994 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Francesco Cacace ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale, con motivazione non palesemente illogica e sulla base di presupposti di fatto non sindacabili in questa sede, ha ritenuto che la condotta di detenzione si inserisse in un allarmante contesto organizzato, in considerazione del numero di dosi ricavabili dalla sostanza rinvenuta (circa 700) e al confezionamento della stessa in macroporzioni, evidentemente destinate alla cessione all'ingrosso nei confronti di spacciatori al dettaglio; elementi, quindi, che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959;

Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Elementi di fatto che inducono a ritenere assorbito e comunque sanzionabile con l'inammissibilità anche il secondo motivo, con il quale la difesa ha sostenuto la destinazione della sostanza a uso, almeno parzialmente, anche personale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a tite!" di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore paALa