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Ordinanza — n. 25328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual re-evaluation attempts and generic sentencing challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Castagna's appeal inadmissible, rejecting arguments against a conviction for drug trafficking and a specific sentence. Castagna argued for a reclassification of the offense as minor and challenged the sentencing discretion, but the court found these points either repetitive of the appellate court's analysis or outside cassation's scope. Consequently, the appeal was dismissed, and Castagna was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts already assessed by the court of first instance or a new assessment of sentencing discretion, as these matters fall within the exclusive jurisdiction of the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation sentencing discretion drug trafficking Cassation jurisdiction adeguamento della pena revisione in materia penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, Ferretti
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia
Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA VINCENZO nato a MADDALONI il 05/12/1983 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vincenzo Castagna ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso, peraltro con modalità del tutto aspecifiche, a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla diversità delle sostanze detenute, alle modalità di occultamento e confezionamento, tutti elementi tali da escludere l'occasionalità della condotta e che inducono a ritenere del tutto rispettati i parametri di proporzionalità e offensività della pena (Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959;

Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Scorcia, Rv. 285706). Il secondo motivo, inerente alla dosimetria della pena, è generico e comunque manifestamente infondato. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); rilevando che, come dato atto dalla Corte, il trattamento sanzionatorio si è comunque attestato sui minimi edittali.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de