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Ordinanza — n. 25327/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for generic lack of reasoning under Art. 610 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25327/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the sentencing based on a generic claim that the court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals against plea bargain applications are inadmissible unless they specifically cite violations listed in Article 448, paragraph 2bis, which the appellant did not do.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2bis c.p.p.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible for generic defects in reasoning unless they specifically allege one of the statutory violations enumerated in Article 448, paragraph 2bis.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal Article 610 c.p.p. Article 448 c.p.p. generic lack of reasoning Cassazione Roma sentencing review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 448, comma 2bis c.p.p.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUSSIAI KARIM nato il 15/01/1984 avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Karim Oussiai ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione alrart.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa dell