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Ordinanza — n. 25324/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as conditional suspension was not part of the settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25324/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the sole ground concerned the denial of conditional sentence suspension. The appellant argued for the benefit, but the lower court found it was not included in the settlement agreement between the parties. Consequently, the appeal lacked the necessary elements for cassation under the relevant procedural code, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges a decision on the application of conditional sentence suspension when such application was not part of the settlement agreement reached between the parties.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility conditional sentence suspension settlement agreement scope procedural requirements criminal procedure code sospensione di pena pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSUNBOR OSAHON (CUI 056XNR2) nato il 06/02/1990 avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osahon Osunbor ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui applicazione non faceva peraltro parte dell'accordo raggiunto tra le parti; difettando, quindi, gli elementi per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Pre4ite,