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Ordinanza — n. 25323/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug trafficking as inadmissible due to generic recidiva arguments and factual re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25323/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that sought to re-evaluate evidence or challenge the recidiva application. The appellant argued for a reclassification of the offense and questioned the recidiva assessment based on prior convictions. The court ruled that the lower court correctly applied legal principles regarding social danger and the specific criteria for recidiva under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the factual evaluation of evidence or the application of recidiva are inadmissible if they merely reiterate appellate arguments or attempt to provoke an unauthorized revision of the material evidence already assessed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva assessment drug trafficking offense factual re-evaluation Article 133 Penal Code traffico grave di stupefacenti recidiva nell'infrazione infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDOVA ROBERTA nato a ROMA il 10/10/1987 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Roberta Cordova ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stata condannata per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque, reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a ottenere la riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla complessiva valutazione del fatto, attesa la diversa tipologia di sostanze detenute e il rinvenimento di strumenti atti al taglio, pesatura e confezionamento.

Il secondo motivo, inerente all'applicazione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di un precedente specifico commesso nel quinquennio antecedente, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziale. Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva , intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre).

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Cons e