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Ordinanza — n. 25322/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic lack of reasoning on acquittal conditions in plea bargaining cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities because it relied on a generic challenge to the lack of reasoning regarding acquittal conditions. The appellant contested the application of penalty provisions under the plea bargaining regime, arguing a violation of the law due to insufficient verification of exculpatory grounds. The court ruled that such appeals are inadmissible under the specific statutory limitations on challenging plea bargaining sentences, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargaining sentencing decisions are inadmissible if they merely allege a generic lack of reasoning regarding the verification of acquittal conditions, as the law strictly limits admissible grounds to specific statutory violations.

Parole chiave

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plea bargaining sentencing inadmissible appeal lack of reasoning acquittal conditions cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINIKA KLODIAN (CUI 01BHFNA) nato a DURAZZO( ALBANIA) il 08/02/1976 avverso la sentenza del 26/02/2025 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Klodian Gjinika ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt.73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis