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Ordinanza — n. 25319/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal sentencing, upholding discretionary penalty assessment and rejecting substitution of punishment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mariannina Micera and Romina Di Silvio inadmissible regarding their criminal conviction. The appellants challenged the specific sentencing calculation and the refusal to apply substitute punishments, arguing for a new evaluation of the penalty's appropriateness. The court rejected these arguments, affirming that sentencing discretion belongs to the lower court and that the territorial court's reasoning was logical and consistent with statutory principles.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; Art. 58, I. 24 novembre 1981, n.689; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging the concrete sentencing calculation or the non-application of substitute punishments are inadmissible in cassation proceedings as they infringe upon the discretionary power of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion substitute punishments recidivism aggravation inadmissible appeal penalty proportionality commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 58, I. 24 novembre 1981, n.689
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MICERA MARIANNINA nato a VAIRANO PATENORA il 06/03/1955 DI SILVIO ROMINA nato a FROSINONE il 22/02/1984 avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Mariannina Micera e Romina Di Silvio hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale sono state condannate per ipotesi di reato inquadrate nell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il primo motivo di ricorso, attinente alla concreta dosimetria della pena, è inammissibile atteso che le ricorrenti non si confrontano con il percorso motivazionale debitamente sviluppato sul punto dalla Corte territoriale, che appare corretto nell'esercizio della valutazione attribuita sul punto al giudice di merito. In proposito, va ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, giungendo peraltro a una determinazione delle sanzione - tenendo conto degli aumenti apportati per la continuazione - comunque inferiore alle media edittale.

Il motivo inerente alla mancata applicazione delle pene sostitutive è pure inammissibile, avendo la Corte territoriale - anche traendo spunto dall'accertata recidiva - con motivazione congrua e non tangibile in questa sede, ritenuto di formulare una prognosi negativa in ordine al rispetto delle prescrizioni proprie delle sanzioni stesse, in relazione all'art.58 della I. 24 novembre 1981, n.689. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giuro 2025 • r DEPOSITATA R1A Il I. gliere e e tensc* cANcE. -La P ente t 0 25 Don a Ferranti