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Ordinanza — n. 25318/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding generic lack of motivation in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25318/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible without procedural formalities because it relied on a generic claim of insufficient motivation. The appellant argued the trial court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, citing established jurisprudence that appeals against plea bargain sentencing are limited to specific statutory violations of law.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.; Art. 448, comma 2bis c.p.p.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible if based solely on a generic allegation of lack of motivation regarding the verification of acquittal grounds, as the law restricts review to specific statutory violations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing lack of motivation Article 129 Code procedural economy motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Art. 448, comma 2bis c.p.p.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREEDOOM LUCKY (CUI 04AE74M) nato il 01/02/1985 avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Lucky Freedem ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle