Ordinanza — n. 25317/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI SAURO nato a LIVORNO il 29/05/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Sauro Desideri ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con contestuale assoluzione dall'ipotesi associativa prevista dall'art,74, T.U. stup.. Il primo motivo di ricorso - attinente alla valutazione della chiamata in correità effettuata dal coimputato De Vivo - è manifestamente infondato e comunque meramente riproduttivo di censure già proposte di fronte al giudice di appello e da questi valutate con congrua e logica motivazione; nella quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistente tanto il profilo di logicità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie quanto la sussistenza di idonei riscontri individualizzanti, anche alla luce di quanto desumibile dalle operazioni di intercettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25317/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Analoga considerazione va spiegata in relazione al motivo attinente alla dosimetria della pena, con specifico riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.80, T.U. stup., giustificato dalla Corte territoriale in relazione all'elevatissima quantità di stupefacente trattato, in relazione alla quale il motivo di ricorso si risolve in una generica contestazione in ordine al difetto delle condizioni soggettive per l'applicazione medesima. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERI SAURO nato a LIVORNO il 29/05/1974 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sauro Desideri ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dagli artt. 73 e 80 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, con contestuale assoluzione dall'ipotesi associativa prevista dall'art,74, T.U. stup.. Il primo motivo di ricorso - attinente alla valutazione della chiamata in correità effettuata dal coimputato De Vivo - è manifestamente infondato e comunque meramente riproduttivo di censure già proposte di fronte al giudice di appello e da questi valutate con congrua e logica motivazione; nella quale la Corte territoriale ha ritenuto sussistente tanto il profilo di logicità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie quanto la sussistenza di idonei riscontri individualizzanti, anche alla luce di quanto desumibile dalle operazioni di intercettazione.
Analoga considerazione va spiegata in relazione al motivo attinente alla dosimetria della pena, con specifico riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.80, T.U. stup., giustificato dalla Corte territoriale in relazione all'elevatissima quantità di stupefacente trattato, in relazione alla quale il motivo di ricorso si risolve in una generica contestazione in ordine al difetto delle condizioni soggettive per l'applicazione medesima. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La Pr