Italian Court dismisses appeal on specific recidivism grounds as arguments were already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Balestra's appeal inadmissible regarding specific recidivism under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code. The lower court had already correctly assessed that Balestra's prior offenses within the five-year period demonstrated a persistent criminal inclination rather than merely describing past crimes. Consequently, the Court upheld the original judgment, ruling that the appeal's arguments were repetitive and lacked new legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court must evaluate specific recidivism by examining the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine if they indicate a lasting criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or the time elapsed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALESTRA MARCO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 28/05/1998 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Marco Balestra ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente all'applicazione della recidiva specifica infraquinquennale, è inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in quanto la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibili dalla sussistenza di un precedenti specifico commesso nel quinquennio antecedente, elementi tali da denotare una persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenziale.
Dovendosi quindi ritenere che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio in base al quale ai fini della rilevazione della recidiva , intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425, tra le altre).
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Co er estensorer DEPOSITATA La id