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Ordinanza — n. 25315/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for generic legal qualification errors not meeting manifest error standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities, rejecting arguments regarding lack of reasoning and sentencing errors. The appellant challenged the application of penalty under plea bargain provisions, alleging violations of law and incorrect legal qualification. The court ruled that such appeals are barred unless the legal error is a manifest one immediately evident from the charges and reasoning, which was not met here.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for generic legal qualification errors unless they constitute a manifest error immediately evincible from the charges.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest legal error inadmissible appeal legal qualification Cassazione ordinanza abuso di sostanze tossicodipendenza traffico grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei Eid
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei Eid, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MO XHONI (CUI 04FYI03) nato il 01/10/1997 avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Xhoni Tyto ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, i motivi di ricorso attengono alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., nonché all'errata qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena.

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Ulteriormente, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gemei Eid, Rv. 283023). D'altra parte, in relazione all'altro e generico motivo di ricorso, non si verte nella fattispecie - astrattamente denunciabile anche avverso la sentenza di patteggiamento - di pena illegale. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del' ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 nsigliere e