Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25314/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for generic lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25314/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the conviction for a specific offense under a plea agreement, arguing the court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such appeals are barred because the law strictly limits challenges to plea bargain sentences to specific statutory violations, excluding general complaints about reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are inadmissible for generic defects in reasoning regarding acquittal conditions, as the law restricts review to explicitly listed statutory violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible appeal lack of reasoning acquittal conditions Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti mancata attuazione degli accordi illeciti abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del g ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FTOUH TARIK nato il 15/04/2000 avverso la sentenza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tarik Ftouh ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice procedente ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto daWart.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica - e al conseguente difetto di motivazione - delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del g ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il sigliere estensore