Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and repetitive arguments regarding defendant identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it contained only repetitive arguments and sought an impermissible revision of the factual findings. The lower court had already established the defendant's identity based on vehicle usage, physical injuries consistent with airbag deployment, and consistent testimonial evidence. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented or attempts to provoke a revision of the material evidence already evaluated by the trial court.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANOVIC DAIGOR nato a CAGLIARI il 15/01/1992 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Dajgor Milanovic ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione ai reati previsti dall'art.590-bis cod.pen. e 186, comma 7, C.d.s. L'unico motivo di ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello e, specificamente, attinenti alla corretta identificazione dell'imputato quale autore delle condotte ascritte.
Difatti, nel confermare l'apparato argomentativo del giudice di primo grado, la Corte territoriale ha - con motivazione consequenziale e logica - ritenuto che non potesse sussistere dubbio sull'identificazione dell'imputato alla luce dell'accertata e ripetuta utilizzazione, da parte di questi, della vettura coinvolta nel sinistro (intestata alla moglie del Milanovic) e dalla sussistenza di lesioni, dopo il fatto, pienamente compatibili con l'apertura dell'airbag, il tutto alla luce delle convergenti dichiarazioni testimoniali che hanno riferito come alla guida del mezzo vi fosse un uomo.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore La P '