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Ordinanza — n. 25308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for infounded grounds regarding recategorization and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ali Shahbaz inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for fact recategorization and non-punishability, but the court found these claims infounded due to explicit evidence of intent to sell and the gravity of the offense. The decision emphasized that the lower court's assessment of mitigating circumstances and prior record was legally sound and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131bis c.p.; Art. 62 c.p.: The Court of Cassation reviews only admissibility and manifestly infounded grounds, rejecting appeals where the lower court's factual findings on drug trafficking intent and the absence of statutory mitigating circumstances are logically consequent and supported by evidence.

Parole chiave

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drug trafficking conviction manifestly infounded appeal non-punishability clause generic mitigating circumstances procedural inadmissibility drug possession intent prior criminal record reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Art. 131bis cod.pen.
Art. 62bis cod.pen.
Art. 62, n.4 cod.pen.
Art. 133 cod. pen.
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 62bis cod.pen
art. 133 cod. pen
283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI SHAHBAZ (CUI 03X94U8) nato il 04/06/1987 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MART;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ali Shahbaz ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso è inammissibile. Il motivo attinente alla richiesta derubricazione del fatto nell'ipotesi tentata è manifestamente infondato, atteso che all'imputato è stata esplicitamente contestata la detenzione finalizzata alla cessione e che lo stesso è stato colto nel possesso di due bustine contenenti sostanza stupefacente e, come rilevato con motivazione logica e consequenziale, destinate allo smercio Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen.

è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla sua non occasionalità desumibile anche dai precedenti dell'imputato. Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;

Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti del prevenuto.

Infine, manifestamente infondato è anche il motivo attinente al richiesto riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod.pen., alla luce della congrua motivazione della Corte territoriale facente riferimento alla tipologia dello stupefacente e alla non modesta offensività della condotta. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso