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Ordinanza — n. 25306/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and mere repetition of appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25306/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it contained only repetitive arguments and failed to present new evidence challenging the trial court's factual findings. The appellant sought to revise the identification of the defendant based on intercepted phone calls and police activities already thoroughly analyzed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the appeal act or attempts to provoke a non-allowed revision of facts without new evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments lack of new evidence factual revision prohibited procedural costs award identificazione credibile inverosimiglianza delle persecuzioni pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU KLODIAN nato il 13/07/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Klodian Marku ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - teso a contestare la correttezza dell'identificazione dell'odierno imputato - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, gli elementi desumibili dalle attività di PG e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, ritenendo quindi pienamente affidabile il riconoscimento avvenuto da parte degli operanti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consi ere estensore La P