Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for driving without license, citing lack of statutory grounds for non-punishment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gaetano Basile inadmissible regarding his conviction for driving without a license. The appellant argued for non-punishment due to the minor nature of the offense and requested generic mitigating circumstances, but the Court found these arguments infounded. The decision rests on the principle that the specific exclusion of punishment for minor offenses does not apply to this contravention, and the lower court's factual assessment regarding mitigating factors remains unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, cod. strada; Art. 131bis cod. pen.; The exclusion of punishment for particular minor offenses is inapplicable to driving without a license due to the lack of habitual behavior requirement, and the assessment of generic mitigating circumstances is a non-appealable factual judgment by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GAETANO nato a PALERMO il 03/06/1992 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gaetano Basile ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Il ricorso è inammissibile. Il punto di doglianza attinente alla rilevanza penale del fatto costituisce una generica contestazione del percorso motivazionale dei giudici di merito, che hanno constatato come il ricorrente sia stato colto alla guida in assenza del necessario titolo abilitativo dopo che analoga infrazione era stata accertata nel biennio precedente, con conseguente perfezionamento della speciale ipotesi di recidiva prevista dalla norma incriminatrice.
Il motivo di impugnazione attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è aspecifico e comunque manifestamente infondato; rilevando che questa Corte ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).
Il motivo attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è pure manifestamente infondato A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986;
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente; nel caso di specie, quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificare l'applicazione delle relative circostanze attenuanti anche alla luce degli elementi rappresentati dai precedenti del prevenuto.
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025