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Ordinanza — n. 25304/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lawyer's waiver of appeal rights under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible without formalities because the defense attorney, holding special power of attorney, explicitly waived the right to appeal. The GIP had previously rejected the request to substitute a monetary fine with public utility work, but the procedural bar took precedence. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: A waiver of appeal rights by a defense attorney with special power of attorney renders the subsequent appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

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waiver of appeal rights special power of attorney inadmissible appeal defense attorney waiver Italian Code of Criminal Procedure commutazione della pena pecuniaria motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALLEGARO CRISTIANO nato a DOLO il 07/09/1974 avverso l'ordinanza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cristiano Callegaro ha proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con la quale il GIP presso il Tribunale di Padova ha rigettato l'istanza di sostituzione della sanzione pecuniaria già irrogata in sede di decreto penale di condanna con quella del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen., essendo giunta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore munito di procura speciale, in relazione all'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro cinquecento a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il nsigliere estensore La Prejdere