Cassation court dismisses appeal for extortion attempt due to lack of new grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Mauro and Rapisarda inadmissible and ordered them to pay costs. The court rejected the first ground as merely reiterating arguments already dismissed in the appellate court and found the second ground manifestly unfounded. The decision emphasized that the victim's detailed and consistent statements in the complaint were credible and sufficient to establish criminal responsibility without needing to apply specific rules regarding the victim's mental state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they rely solely on the repetition of arguments already rejected by the court of appeal or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MAURO FRANCESCO nato a CATANIA il 01/06/1978 RAPISARDA ANNALISA nato a CATANIA il 23/01/1985 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Francesco Di Mauro e Annalisa Rapisarda proposti con medesimo atto, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie di estorsione in quella di tentativo punibile ex artt. 56 e 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione sulla base della querela del 21/03/2013 acquisita agli atti dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 1 della sentenza impugnata, le dichiarazioni della persona offesa nella querela risultano logiche, dettagliate, prive di contraddizioni e trovano riscontro in quelle rese in dibattimento dal teste specificamente esaminato sul tema dedotto e non vi è alcuna prova circa la demenza senile della persona offesa e, inoltre, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deci