Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentative critique against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Madiale Diop Afia inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court found the appeal failed to provide the required argumentative critique against the lower court's well-motivated decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not contain an argumentative critique of the contested judgment, as the appellate court's decision must be based on specific factual findings rather than mere procedural objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MADIALE DIOP AFIA (CUI 06QZ46B) nato il 15/09/2004 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha parzialmente confermato, riducendo la pena, la pronuncia del Tribunale della stessa sede, in sede di rito abbreviato, del 14 settembre 2023, che aveva ritenuto MADIALE DIOP AFIA responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/1990, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa, così ridotta per il rito. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando un motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
2. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, non assolvendo così la tipica funzione dell'impugnazione, quella di realizzare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen. In particolare, la Corte territoriale ha correttamente escluso, con congrua motivazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., all'esito di una valutazione, che pure ha tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato, negativa delle modalità dell'azione (foglio 4 della sentenza impugnata, facendo riferimento alla detenzione finalizzata allo spaccio di diverse tipologie di stupefacenti, al possesso di denaro nonostante lo stato di disoccupazione e all'inserimento nell'ambiente dello spaccio seppure solo di recente giunto in Italia; ciò è conforme all'insegnamento secondo il quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimamente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640;
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha analiticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base della mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli elementi ostativi indicati.
3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così dec