Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical confrontation with lower court's sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to logically confront the reasoning of the Court of Appeal. The appellant argued for a violation of sentencing balance rules, but the court found this to be a mere disagreement on the specific penalty calculation rather than a procedural error. Consequently, the lower court's exercise of discretionary sentencing power was upheld as legally sound and unchallengeable in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64, comma 4, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely expresses disagreement with the specific sentencing outcome without demonstrating a logical contradiction with the lower court's reasoning, as sentencing discretion is unchallengeable if congruently motivated.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARONA TRAORE nato il 23/03/2001 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronuncia, resa in sede di giudizio abbreviato, del GUP del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato ARONA TRAORE colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, per aver detenuto, al fine di cederli a terzi, ovuli contenenti cocaina ed eroina, in quantità tali da ottenere 23 dosi singole di cocaina e 102 dosi singole di eroina, fatto commesso il 19 marzo 2024. Con condanna, concesse le attenuanti generiche, alla pena ridotta per il rito di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa.
2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo, con il quale lamenta la violazione dell'art. 64, comma quarto, cod.pen., in ragione del fatto che si era ritenuta applicabile l'ultima parte dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, frutto della introduzione dell'ulteriore periodo relativo alla condotta non occasionale e del conseguente aggravio di pena del minimo edittale previsto per l'ipotesi base.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non si confronta con lo sviluppo logico seguito dalla Corte d'appello, la quale, confermato il dato della non occasionalità della condotta, ha rilevato che il bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e la recidiva debba risolversi con l'equivalenza, alla luce del consistente peso della seconda. La pena è stata poi determinata, già ridotta per il rito, in anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa, in considerazione delle caratteristiche soggettive dell'imputato (arrestato nove volte per droga) e oggettive della condotta (inserita in una catena ben organizzata), per cui ci si è discostati dal minimo edittale.
La difesa, deducendo formalmente la violazione della regola sul bilanciamento, in realtà critica in sé la valutazione operata dai giudici in ordine alla dosimetria della pena, posto che dalla equivalenza delle circostanze eterogenee non discende inevitabilmente la determinazione del minimo della pena. Si manifesta dunque un mero dissenso inidoneo a introdurre elementi indicativi di un vizio della sentenza impugnata. Alla luce dei principi relativi 4- i all'onere motivazionale del giudice sulla dosimetria della pena, va ribadito che esso costituisce esercizio di un potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nel caso di specie, congruamente motivato alla stregua dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017;
Rv. 271243 - 01). 4.11 ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2025 La