Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25299/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely repeat appellate court's reasoning without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25299/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Turin. The appellant argued for a reduction in the sentence for drug trafficking, but the appellate court had already addressed the objective consistency of the conduct, the intensity of the intent, and the social danger posed by the defendant. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary novelty required for admissibility in a legality proceeding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised merely repeat the arguments already examined and rejected by the lower courts without presenting new legal issues or distinct reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal reiteration of arguments drug trafficking penalty legality proceeding lack of novelty facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento caso grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGIEDE RICHARD (CUI: 052DIVH) nato il 10/10/1996 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 13 giugno 2024 con cui AGIEDE RICHARD era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflitta.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Torino, invero, dopo aver rilevato la consistenza oggettiva della condotta e l'intensità del dolo dimostrata, ha ribadito la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, in considerazione dell'incremento della rilevanza dell'attività connessa alla cessione di stupefacente; inoltre, ha indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato, mai distaccatosi dal mondo criminale, (pag. 3 della sent. impugnata).

All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugn