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Ordinanza — n. 25298/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for non-justiciable complaint on sentencing proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Saponaro Michele inadmissible de plano. The appellant challenged the trial court's sentence for drug possession, arguing violations regarding sentencing proportionality and conditional suspension. The court ruled that such complaints do not fall under the specific grounds for appeal permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals must strictly adhere to statutory grounds; complaints regarding the proportionality of the sentence or the applicability of conditional suspension are inadmissible as they do not concern the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal proportionality of sentence conditional suspension drug trafficking de plano dismissal sospensione di pena dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPONARO MICHELE nato a CONVERSANO il 06/04/1998 avverso la sentenza del 24/02/2025 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in data 24.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a Saponaro Michele, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni due di reclusione e di euro 6000 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della congruità della pena e della sua sospensione condizionale.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10