Cassation dismisses appeal for drug trafficking where quantity and transport prove non-occasional professional activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity and mere assertion by the appellant. The lower court correctly found that possessing 1.9 kg of hashish and acting as a courier demonstrated non-occasional professional drug trafficking, precluding a reduction to minor offense status. The court ruled that such requalification requires a comprehensive assessment of all statutory indicators, not just statistical quantity comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; In drug trafficking cases, the minor offense provision applies only when overall circumstances indicate minimal criminal offensiveness, requiring a holistic evaluation beyond mere quantity statistics.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRADA RACHID nato il 23/03/1977 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. Harrada Rachid ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità e meramente assertivo, per cui il ricorso è inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che a pagina 2 si richiama legittimamente a quella di primo grado e che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. L'acclarata detenzione della quantità, comunque significativa, pari a kg. 1,9 di hashish, nonché l'inserimento quale vettore dello stupefacente tra una città ed un'altra, è stato ritenuto dimostrativo dell'inserimento non occasionale dell'imputato nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare professionalmente in tale mercato.
Tali chiare circostanze sono state correttamente ritenute incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridotta offensività penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualificazione invocata dalla difesa. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.
U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.2740769). Va anche evidenziato che, seppure sia stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decisQ il 10/06/2025 Il Consigli re est. Il Priente Daniela fere DontdllJ Ferran