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Ordinanza — n. 25295/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gasmi Ali inadmissible because it reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had confirmed a reduced sentence based on the defendant's social danger and the gravity of the drug-related offense. The Supreme Court ruled that the appeal lacked novelty, violating the principle that cassation reviews must address new legal issues rather than re-litigate facts.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 600, comma 1, c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must present new legal arguments; mere repetition of facts or arguments already examined and rejected by lower courts renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments cassation procedure drug trafficking offense social danger assessment verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 600, comma 1, c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASMI ALI nato il 24/04/1984 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 22 OTTOBRE 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato in parte, riducendo la pena, la pronuncia del GIP del Tribunale di Modena con cui GASMI ALI era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale deduce di motivazione in relazione all'art.99, comma 4, cod. pen. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello, vagliate da parte della Corte territoriale.

La Corte di appello di Bologna, invero, alla pagina 4 della sentenza, ha ribadito la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, in considerazione dell'incremento della rilevanza dell'attività connessa alla cessione di stupefacente che aveva caratterizzato l'ascesa criminale del ricorrente; inoltre, ha indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato e alla gravità del fatto. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno