Cassation appeal dismissed as inadmissible for re-examining evidence in an abbreviated criminal trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment regarding his conviction for a crime under the 1990 Penal Code. The court rejected the appeal because it was entirely fact-based and sought a new evaluation of evidence already examined in the abbreviated trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in criminal matters must be based on points of law; appeals solely focused on re-evaluating facts or evidence in an abbreviated trial are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBRA SALVATORE nato a CATANIA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catania, ha confermato la pronuncia GUP del Tribunale della stessa sede che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato D'AMBRA SALVATORE colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90.
2. L'imputato ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'Appello, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato ascritto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto versato interamente in fatto e manifestamente orientato a provocare nel giudizio di legittimità un nuovo apprezzamento delle fonti di prova esaminate nel corso del giudizio di merito, svoltosi con le modalità del rito abbreviato.
4. Il ricorso in definitiva deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 giugno 2025 L