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Ordinanza — n. 25291/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to tautological argumentation regarding drug trafficking mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint was tautologically formulated. The appellant argued for a mitigating circumstance based on the number of doses and profit, without effectively contrasting these points with the lower court's reasoning on the specific quantity of drugs and their inherent disvalue. The court ruled that merely citing the low quantity of drugs does not automatically justify the mitigation, requiring a substantive comparison with the court's assessment of the criminal act's severity.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: A tautological complaint regarding the quantity of drugs and profit fails to constitute a valid ground for appeal when it does not substantively contrast with the lower court's specific assessment of the criminal act's severity and the mitigating circumstances.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility tautological complaint drug trafficking mitigation special leniency quantity of drugs criminal procedure code Cassazione ordinanza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORI CARLO nato a ROGLIANO il 22/09/1987 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

MIGLIORI CARLO ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sua condanna per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo del ricorso, attinente al diniego della circostanza attenuante prevista dall'art.62, n.4, cod.pen., è inammissibile in quanto la relativa doglianza è stata tautologicamente formulata in solo riferimento al numero delle dosi trattate e al limitato profitto ricavabile dalla relativa cessione, senza operare alcun effettivo confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

A tale proposito va ricordato che, alla qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non consegue automaticamente il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario accertare, a tal fine, che risultino di speciale tenuità sia l'entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall'agente, sia la gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097); nel caso di specie, il motivo non si è quindi confrontato con la puntuale argomentazione della Corte, che ha dato conto dello specifico disvalore della condotta in relazione al concreto quantitativo di stupefacente ceduto e di quello di cui l'imputato è stato trovato in possesso.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore