Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Costanzo's appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds and mere assertions. The appellant challenged the lower court's refusal to qualify the offense as minor and its finding of recidivism based on possessing 14 grams of cocaine. The court ruled that the appeal failed to engage with the appellate court's reasoning and that the conviction correctly applied the principle requiring a comprehensive assessment of all factors, not just quantity, to determine minor offense status.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal lacking specificity and being merely assertive is inadmissible, and the qualification of a drug offense as minor requires a comprehensive assessment of all statutory indices, not just the quantity of substances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 25/05/1976 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1. COSTANZO GIUSEPPE ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata qualificazione dei fatti di cui all'imputazione ai sensi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e quanto al riconoscimento della recidiva. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di specificità e meramente assertivo, per cui il ricorso è inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che a pagina 3 si richiama legittimamente a quella di primo grado e che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto. L'acclarata detenzione della quantità, comunque significativa, pari a 14 grammi di cocaina, nonché l'inserimento di tale condotta nel contesto criminale richiamato dal giudice di primo grado, è chiaramente dimostrativa dello stabile inserimento dell'imputato nel circuito del narcotraffico e, quindi, della sua capacità di operare professionalmente in tale mercato.
Tali chiare circostanze sono state correttamente ritenute incompatibili con quelle valutazioni di minima o ridona offensività penale della condotta che costituiscono il logico presupposto della riqualificazione invocata dalla difesa. La sentenza de quo, pertanto, appare pienamente conforme al principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla di sposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (così Sez.
U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.2740769). Va anche evidenziato che, seppure sia stata in talune occasioni riconosciuta la forma lieve del reato contestato in casi in cui la quantità di sostanza stupefacente rinvenuta è stata superiore rispetto a quella del caso qui in esame, la più recente giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente chiarito il principio secondo cui in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, come da sempre detto, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01).Anche riguardo alla ritenuta recidiva, il motivo, oltre a non essere stato proposto in appello, non è comunque idoneo a incrinare la motivazione offerta dai giudici del merito, basata sulla complessiva condizione personale espressiva di pericolosità sociale dell'imputato, risultando sterilmente incentrato sulla denuncia meramente nominale dell'art. 99 cod.pen.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del