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Ordinanza — n. 25289/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds merely reiterated appellate court's reasoning without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the defendant merely reiterated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal. The defendant challenged the conviction for drug trafficking and confiscation, arguing flaws in reasoning regarding recidivism and the evaluation of evidence. The court rejected these claims as they lacked novelty and did not constitute a proper exercise of the right to appeal for legal error.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat the arguments raised in the appeal to the Court of Appeal without presenting new legal issues or specific errors in the reasoning of the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal reiteration of arguments drug trafficking conviction confiscation of assets lack of novelty procedural exhaustion legal error standard facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 85 bis D.p.r. n.309/1990
La Corte territoriale ha pure confermato la confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis D.p.r. n.309/1990.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASA ERVIS (CUI 03AQYKG) nato il 16/10/1989 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; I

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 24 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del GIP del Tribunale della stessa sede del 19 giugno 2024 con cui Hasa Ervis era stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto, di reclusione ed euro 30000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. La Corte territoriale ha pure confermato la confisca disposta ai sensi dell'art. 85 bis D.p.r. n.309/1990. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: vizio di motivazione in relazione all'art.99, comma 4, cod. pen.; vizio di motivazione con riferimento all'art.62-bis, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge con riguardo all'art.85-bis d.P.R. 390/1990 per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulle risultanze probatorie emerse nel procedimento in relazione alla confisca.

Il difensore ha depositato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e soprattutto con riferimento alla ritenuta recidiva. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello, vagliate da parte della Corte territoriale. La Corte di appello di Milano, invero, ha ribadito la sussistenza della pericolosità sociale dell'imputato, in considerazione dell'incremento della rilevanza dell'attività connessa alla cessione di stupefacente del tipo cocaina di ottima qualità che aveva caratterizzato l'ascesa criminale del ricorrente e ciò a prescindere dall'assenza di effetti delle due prime condanne estinte per effetto dell'espletamento positivo delle messa alla prova; inoltre, ha indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato, mai distaccatosi dal mondo criminale, risultando incapace di percepire il disvalore delle proprie azioni oltre che non curante dei riti premiali che gli sono stati concessi (pag. 6 della sent. impugnata).

Con riguardo al terzo motivo, inoltre, esso risulta non consentito anche poiché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Rispetto alla richiesta di restituzione del denaro in sequestro la Corte ha argomentato, spiegando come tale richiesta sia fondata su argomenti del tutto inverosimili e indimostrati, sottolineando sia la dubbia provenienza che l'evidente sproporzione rispetto agli introiti leciti (pagg. 6-7 della sent. impugnata).

All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in