Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reiterated lower court arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised merely reiterated arguments already examined by the lower courts. The appellant challenged the conviction for drug possession, citing lack of proof regarding third-party transfer and toxicology results, while the appellate court had already addressed these points based on the search context. The court ruled that the appeal failed to offer a new legal argument or correct the lower court's reasoning, thus violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised merely repeat the arguments already examined by the lower courts without presenting new legal issues or correcting the reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELRAHMAN SOLTAN ANTAR IBRAHIM nato il 16/08/2004 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 28 gennaio 2025 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede del 3 luglio 2024, con cui Abdelrahman Soltan Antar Ibrahim era stato condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 4200,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, vizio di motivazione in relazione alle circostanze del fatto, all'assenza di prova della cessione a terzi e agli esiti degli esami tossicologici.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello e vagliate dalla Corte territoriale. La Corte di Appello di Milano, invero, ha adeguatamente e ampiamente motivato il mancato accoglimento delle singole argomentazioni difensive (pagg.5-6 della sent. impugnata), rilevando che la perquisizione era stata preceduta dall'osservazione, per circa 16 minuti, di un notevole andirivieni di soggetti all'interno dell'abitazione ove fu trovato, da solo, l'imputato.
Non vi erano altri soggetti e furono trovati solo gli effetti personali del ricorrente oltre ai 483 grammi di hashish. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso