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Ordinanza — n. 25287/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of reasoned argumentation under abbreviated criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide reasoned arguments challenging the lower court's decision. The appellant merely repeated complaints from the appellate stage without addressing the specific evidence regarding unauthorized parking activities. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required factual and legal exposition mandated by the abbreviated procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d); Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to expose the reasons of fact and law supporting the request, rendering mere repetition of prior complaints insufficient to constitute a reasoned critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal abbreviated procedure lack of reasoning repetitive complaints criminal procedure code costs of proceedings Cassation Court allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
Art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 581 c.p
Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, 20377/2009
Sez. 5 28011/2013
243838; Sez. 5 28011/2013, rv.
Sez. 2 11951/2014
255568; Sez. 2 11951/2014, rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAM SALI nato il 21/02/1956 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Motivi della decisione 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, SALI IBRAM colpe- vole della contravvenzione di cui all'art.7 comma 15 bis C.d.S. per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'im- putato denunciando vizio di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale.

3. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto privo di confronto con la decisione impugnata. Il giudice di appello, in ragione del rito abbreviato prescelto, ha fatto riferimento ai contenuti della CNR, per affermare che dalla relazione di servizio si evinceva chiaramente che l'imputato era stato visto indicare inequivo- cabilmente agli automobilisti in transito, la presenza di posti liberi all'interno di un posteggio, dove lasciare l'autovettura. L'imputato, già denunciato per l'attività di parcheggiatore senza autorizzazione, aveva anche ammesso in udienza di aver accettato somme per elemosina, in quella giornata.

4. A fronte di tali motivazioni, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già proposte in appello, rilevando l'erroneità della decisione impugnata, e già corret- tamente valutate e disattese dai giudici del merito, si tratta di deduzioni che, in quanto meramente ripetitive a fronte di una doppia conforme, non possono essere considerate come una critica argomentata rispetto a quanto affermato nel giudizio di merito. Il ricorso è necessariamente privo dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. In difetto di tali condizioni, i motivi sono soltanto appa- renti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 5 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710 - 01).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 10 giugno 2025 La consi li