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Ordinanza — n. 25286/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Giorgio Alex inadmissible de plano. The appellant challenged the lower court's sentencing for drug possession, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing guidelines. The court rejected this because the specific ground of complaint does not fall within the permissible list of reviewable issues under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the enumerated grounds for review; complaints regarding the application of sentencing guidelines that do not fit these categories are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal Code of Criminal Procedure sentencing guidelines drug possession de plano dismissal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ALEX nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 24/09/1996 avverso la sentenza del 26/02/2025 del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Teramo, in data 26.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a DI GIORGIO ALEX, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni due di reclusione e di euro 4000 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen..

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il