Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds merely repeat lower court arguments without new legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised merely reiterated arguments already examined by the lower courts. The appellant challenged the specific recidivism aggravation, the imposed sentence, and the expulsion order, but the appellate court had already provided sufficient and logical reasoning regarding the defendant's lack of repentance and social danger. Consequently, the court found no new legal issues to review and dismissed the petition while ordering the payment of procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must raise new legal issues distinct from those already decided; mere repetition of lower court arguments constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BOUINANY CHERKI (CUI 045PQ9) nato il 17/06/1987 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 4 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Prato del 2 marzo 2022 con cui El Bouinany Cherki era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto, giorni 20, di reclusione ed euro 23000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi: violazione di legge con riferimento all'art.99 cod. pen., per la conferma dell'applicazione della contestata aggravante della recidiva specifica infraquinquennale; vizio di motivazione in relazione alla pena inflitta; vizio di motivazione rispetto all'art.86 d.P.R. 309/1990 con riferimento alla disposta espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, poiché essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reiterano le medesime considerazioni critiche espresse nell'atto d'appello e vagliate dalla Corte territoriale. I motivi prospettati risultano non consentiti anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, e da un adeguato esame delle deduzioni difensive.
La Corte di appello di Firenze, invero, ha ragionevolmente indicato che la pena comminata risulta congrua guardando alla personalità dell'imputato: rispetto alla recidiva specifica infraquinquennale, invero, la Corte ha sottolineato che l'appellante, pur risultando già condannato nel 2014 per traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha dimostrato una mancanza di resipiscenza commettendo analogo reato nel 2017 e nel 2018 (pag. 3 della sent. impugnata); ancora, con riguardo la disposta espulsione, la Corte ha valorizzato la spiccata pericolosità sociale del soggetto desumibile dal suo modus vivendi e l'assenza di un'attività lavorativa lecita, indice che l'attività di spaccio sia l'unica modalità sostentamento (pag. 5 della sent. impugnata).
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 10 giugno 2025. e Il Co igliere estensore Ilffriderte Daniel C re DoneI Ferranti DEPOi