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Ordinanza — n. 25282/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for insufficient plea bargain reasoning under Art. 448 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Federico Morabito inadmissible de plano. The defendant argued the first-instance judgment lacked sufficient reasoning to justify the absence of acquittal grounds. The court ruled this complaint was inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure as it did not concern the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a plea bargain judgment is inadmissible if it merely questions the sufficiency of the court's reasoning without addressing the specific statutory grounds for admissibility.

Parole chiave

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plea bargain insufficient reasoning inadmissible appeal Criminal Procedure Code de plano dismissal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
Legge n. 103 del 23 giugno 2017
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORABITO FEDERICO nato a CATANIA il 08/07/2003 avverso la sentenza del 23/01/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Gup del Tribunale di Catania, in data 23.1.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a MORABITO FEDERICO, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e di euro 5000 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'insufficienza del tessuto motivazionale necessario a sostenere l'assenza di ragioni di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il