Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility regarding failure to cite plea bargain law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano for failing to cite Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The defendant challenged the first-instance judgment for not applying the plea bargain provisions, arguing a violation of law. The court ruled that this specific ground does not fall within the permissible list of inadmissibility reasons under Article 448, paragraph 2-bis, as it does not address the defendant's will or the legal qualification of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging the non-application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible because it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEMJA ANDI nato a SHKODER( ALBANIA) il 13/01/1989 avverso la sentenza del 05/02/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, il Gip del Tribunale di Pesaro, in data 5.2.2025, in applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato~emja Andi, per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, la pena di anni tre di reclusione e di euro 12.000 di multa.
2. L'imputato ricorre avverso la sentenza del Tribunale,lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della usura di sicurezza.
4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.
5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1