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Ordinanza — n. 25280/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and factual arguments in the appeal. The court rejected the generic claim regarding sentencing evaluation. The appeal was declared inadmissible because it failed to provide specific legal and factual reasons supporting the request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25280/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-specific and lacked necessary legal and factual support. The appellant argued for a different evaluation of historical process data under Article 73 of the relevant decree, but offered only generic assertions without comparing them to the lower court's reasoning. The court ruled that an appeal must contain a specific, argumentative critique grounded in law and fact, and since this requirement was not met, the appeal was rejected along with the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 390/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and assertive, lacking the specific legal reasons and factual elements required to substantiate the critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-specific grounds lack of legal reasoning sentencing evaluation procedural requirements giudice istruttore considerazioni di protezione ambientale delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 73 D.P.R. 390/1990
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI NUNZIO nato a CATANIA il 31/08/1969 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

tecim..ve i. Con sentenza del 04 ttobr92024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il ottobre 2022, ha condannato Maugeri Nunzio alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. 390/1990, per errore sulla valutazione del dato storico processuale.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non specifico. Il motivo dedotto non è specifico perché prospetta deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Ciò impone la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consi liere estens