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Ordinanza — n. 25279/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for complaining about sentence amount under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25279/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the complaint regarding the sentence's severity did not fall within the limited list of grievances allowed under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's reduced sentence following a plea agreement, arguing it was excessive, while the court noted that such complaints are explicitly excluded from admissible grounds. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on plea agreements, complaints regarding the specific amount of the imposed sentence are inadmissible as they do not constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

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plea agreement appeal sentence amount complaint inadmissible grounds numerus clausus grievances de plano rejection procedural admissibility cassation appeal alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIBERA ANGELO nato a SIRACUSA il 20/05/1987 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta aribera angelo , imputata per il reato previsto e punito dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr.

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,