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Ordinanza — n. 25278/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked specific reasoning regarding her identification and the attribution of criminal conduct. The court rejected this as a generic complaint rather than a specific legal critique, noting it amounted to mere factual dissatisfaction without identifying specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 368, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, do not contain a necessary critical analysis of the lower court's arguments, or consist merely of factual complaints without identifying specific procedural misreadings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific grounds mere factual complaints procedural error review criminal appeal admissibility blocco del conto bancario partecipazione al reato titolari di conti bancari

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, c.p.p.
Art. 368, comma 1, c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 337 cod. pen
Con sentenza del 17 giugno 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 13 giugno 2022 con cui De Simone Maria era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE MARIA nato a TRANI il 31/10/1955 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 17 giugno 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trani del 13 giugno 2022 con cui De Simone Maria era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo mancanza contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine all'identificazione dell'imputata e alla riconducibilità della condotta in capo alla stessa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non specifico, oltre che non consentito. Il motivo dedotto non è specifico perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, prospettando deduzioni generiche e assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il motivo, inoltre, non è consentito in quanto costituto da mere doglianze in punto di fatto, presupponendo un'erronea ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello di Bari rispetto all'identificazione dell'imputata (argomentazione difensiva superata con adeguata argomentazione, pagg. 3-4-5 della sentenza impugnata).

Il motivo avanzato, inoltre, risulta non consentito anche perché è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis