Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prohibited legal ground and lack of factual contradiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to evaluate evidence and provided insufficient reasoning by merely referring to the first-instance judgment. The court rejected this claim because the legal ground raised was not permitted in cassation proceedings and the alleged lack of motivation did not exist in the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 DPR 390/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the legal ground is not permitted by law or is manifestly unfounded, such as when it merely reiterates arguments from a prior act without presenting new contradictions in the territorial court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIMI ROBERTO nato a ALCAMO il 04/04/1978 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIOR
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 22 ottobre 2024 la Corte di appello di Palerrnp ha clx TRA% piAg.
2. o a . 02 3 confermato la pronuncia del TribunaleElella stessa sed dellIC1. ottobre 202 con cui Rimi Roberto era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, in ordine al reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge con riferimento all'art.73 d.P.R. 390/1990, per avere la Corte di appello, nella propria motivazione relativa alla ricostruzione dei fatti, rinviato implicitamente alla sentenza di primo grado senza alcuna valutazione degli elementi probatori e senza ragionamenti motivazionali congrui.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, oltre che manifestamente infondato. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine alle ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato, di fatto reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, vagliate da parte della Corte territoriale.
Il motivo avanzato, inoltre, risulta manifestamente infondato in quanto prospetta un difetto, una contraddittorietà e un'evidente illogicità della motivazione che, tuttavia, non emergono dal provvedimento impugnato. La Corte di appello di Palermo, invero, ha adeguatamente motivato, con un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado per completezza nella ricostruzione degli elementi essenziali in punto di fatto (pagg. 1-2 della sent. impugnata). All'inammissibilità del ricorso per questi motivi segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso il 10 giugno 2025. Il Cons liere estensore Il residente Dan ore DEPOSITATA IN CANc:u.;:"' RIR