Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of first-instance arguments and lack of new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cedeno Franyener inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for a reduction in sentencing based on mitigating circumstances, but the court found his arguments merely repeated those from the first instance without addressing the appellate court's reasoning on recidivism. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and coherence, rejecting the request to reconsider the denial of maximum mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already presented in the first instance without engaging with the specific legal reasoning of the appellate court regarding the assessment of recidivism and the appropriateness of the imposed sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEDENO FRANYENER nato il 14/05/1991 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale, che aveva dichiarato CEDENO FRANYENER colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, concessa la sospensione condizionale della pena.
2. L'imputato ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'ad 99 cod.pen.;
b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, in relazione all'art 62 bis cod.pen. per il diniego del riconoscimento della loro massima estensione con prevalenza sulla recidiva.
3. Il primo motivo di ricorso non è consentito in sede di legittimità poiché, di fatto, reitera le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non si confronta con la motivazione addotta dalla Corte territoriale rispetto all'applicazione della recidiva, determinata dalla condotta non occasionale tenuta dall'imputato e anche dalla pericolosità dello stesso risultante dalla pervicacia nella reiterazione degli stessi delitti in tema di stupefacenti, nonostante le condanne definitive (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 (dep. 2023) Rv. 284425 - 01.
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, la motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici hanno negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e con prevalenza sulla recidiva in quanto la pena irrogata, considerata positivamente l'ammissione degli addebiti e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, risultava adeguata al concreto disvalore del fatto. Infatti, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021 Rv. 281217 - 01).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. t- 1
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, il 10 giugno 2025 La Cons. estensore La Pr d nte Dani Lye-e- Donate rranti DEPOSITAT